FAQ – DOMANDE FREQUENTI

DIVENTARE VIGILE DEL FUOCO

Come posso diventare vigile del fuoco volontario del Trentino?

Innanzitutto devi rivolgerti al comandante del corpo del comune ove hai la residenza per capire se c'è necessità di nuovi vigili all'interno del corpo (potrai trovare il corpo più vicino digitando il nome del comune nella barra di ricerca che trovi a questo link). In alternativa puoi rivolgerti al comune o consultarne il sito per verificare se sono attivi bandi di assunzione per vigili del fuoco volontari.
Il direttivo del corpo valuterà le candidature pervenute e delibererà in merito agli aspiranti che potranno procedere con l'iter di assunzione.
I candidati designati per l'eventuale assunzione dovranno possedere i requisiti previsti dallo statuto (art. 4 comma 1):

  • aver compiuto 18 anni;
  • idoneità certificata dal medico competente;
  • residenza nel comune di appartenenza del corpo, al momento dell’assunzione;
  • non aver commesso reati, con sentenza passata in giudicato, che comportino la perdita del godimento dei diritti civili e politici;
  • non aver compiuto i 45 anni di età al momento dell’assunzione.

Una volta dimostrato il possesso dei requisiti il candidato, con delibera del direttivo, è assunto in prova per due anni durante i quali dovrà superare le prove attitudinali e completare con esito positivo il corso base per vigili del fuoco volontari. Superato quest'ultimo step e a seguito della partecipazione costante alle attività addestrative organizzate dal corpo, il candidato sarà abilitato a prendere parte all'attività interventistica.

In cosa consistono le prove attitudinali?

Consistono in 4 prove principali che sono:

  • corsa, per almeno 20 minuti;
  • salita al castello di manovra con scale a gancio;
  • prova per verificare il comportamento in ambiente confinato e buio e per testare l'assenza di claustrofobia;
  • trave di equilibrio da terminare con salto a terra e capriola di chiusura.

Oltre a queste prove si aggiungono le prove di forza che consistono in almeno cinque piegamenti e tre trazioni alla sbarra.

A quali visite mediche deve sottoporsi un vigile del fuoco volontario?

Il vigile del fuoco volontario deve sottoporsi ad una visita di accesso iniziale presso un medico del lavoro o un medico di igiene e sanità pubblica il quale valuterà l’idoneità sulla base di esami che l’aspirante vigile dovrà presentare, effettuati non più di 6 mesi prima, i quali sono:

  • esami ematochimici;
  • visita cardiologica con test da sforzo con cicloergometro;
  • spirometria semplice.

Inoltre è tenuto a sottoporsi a visita di rinnovo quinquennale presso il proprio medico di base. Superati i cinquant'anni di età è prevista la ripetizione del test da sforzo con cicloergometro ad ogni rinnovo quinquennale.
Inoltre il vigile è tenuto a comunicare tempestivamente al comandante qualsiasi problema di salute che possa influire sull'idoneità al servizio ed è tenuto a sottoporsi a visita medica ogni qualvolta il comandante lo richieda, anche se l’ultima visita effettuata non è ancora scaduta.

Quale è l'iter corretto per l'assunzione di un aspirante vigile da parte del corpo?
Quale è l'iter corretto per l'assunzione di un vigile allievo da parte del corpo?

ORGANICO

Come vengono nominati comandante, vicecomandante, capoplotone, caposquadra e le mansioni di segretario, cassiere e magazziniere?
Chi rientra nella categoria dei vigili in servizio attivo?

Tutti i vigili regolarmente assunti e in servizio, che non abbiano compiuto i 65 anni di età. In assemblea, assieme al sindaco, hanno diritto di voto.

Successivamente al compimento del 65° anno di età il vigile del fuoco in servizio attivo accede di diritto alla categoria dei vigili fuori servizio.

Chi rientra nella categoria dei vigili di complemento?

Solamente i vigili in servizio attivo che alla visita medica di rinnovo quinquennale risultano idonei ai soli servizi complementari. I vigili del fuoco di complemento devono sottoporsi a visita medica ogni cinque anni e sono destinati a servizi di supporto tecnico e logistico non in emergenza che non comportino particolari rischi d'infortunio, così come definiti da apposito regolamento.
Successivamente al compimento del 65° anno di età il vigile del fuoco di complemento accede di diritto alla categoria dei vigili fuori servizio. In assemblea non hanno diritto di voto.

Chi rientra nella categoria dei vigili fuori servizio?

Rientrano, di diritto, i vigili del fuoco in servizio attivo o di complemento successivamente al compimento dei 65 anni di età. Possono inoltre essere nominati fuori servizio dal direttivo i vigili del fuoco che hanno cessato il servizio attivo a seguito di dimissioni. In assemblea non hanno diritto di voto.

Quali altre categorie sono previste dallo statuto?

Lo statuto prevede anche:

  • vigili onorari: ovvero vigili particolarmente meritevoli che hanno terminato il servizio attivo o di complemento, previa nomina da parte dell’assemblea su proposta del direttivo. In assemblea non hanno diritto di voto;
  • membri onorari: persone che hanno acquisito meriti particolari per il servizio antincendi, previa nomina da parte dell’assemblea su proposta del direttivo. In assemblea non hanno diritto di voto;
  • sostenitori: persone che si impegnano a versare un contributo annuo minimo, stabilito dal direttivo, oppure a fornire servizi di supporto logistico, organizzativo e sociale oppure il vigile allievo che, al compimento del diciottesimo anno di età, non viene dichiarato idoneo al servizio attivo. In assemblea non hanno diritto di voto.
Un vigile cessato dal servizio chiede di essere riassunto, è possibile?

Si, può essere nuovamente assunto a determinate condizioni. Innanzitutto è necessario il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 1 dello statuto come per le nuove assunzioni.
Oltre a ciò:

  • Delibera del direttivo di assunzione: sempre necessaria;
  • Visita medica:
    o Entro i due anni di assenza: basta effettuare la visita di rinnovo quinquennale;
    o Oltre i due anni: necessaria visita di accesso iniziale;
  • Prove attitudinali:
    o Entro i due anni di assenza: non necessarie (sempre consigliata la partecipazione, e comunque il comandante a sua discrezione può sempre richiedere che vengano effettuate);
    o Oltre i due anni: necessaria partecipazione alle prove attitudinali;

    • Corso base:
      o Se corso attuale (da 100+ ore):
       Entro i due anni di assenza: non necessario (a discrezione del comandante si possono far fare corsi a tema sicurezza/DPI);
       Oltre i due anni: è consigliato rifare il corso base in alternativa è d’obbligo la partecipazione a corsi di aggiornamento a tema sicurezza/DPI;
      o Se corsi vecchio stampo (35 ore ecc.): obbligo di rifare il corso base.
Un vigile assunto da poco che deve ancora svolgere le prove attitudinali/corso base può votare in assemblea?

Si, il grado di vigile in servizio attivo ai fini dell’organico si ottiene a seguito di visita medica e delibera di assunzione del direttivo (diversamente da quanto riguarda l’attività interventistica che richiede anche il superamento delle prove attitudinali e del corso base). A seguito di delibera del direttivo il vigile è assunto in prova per due anni, entro i quali dovrà conseguire, appunto, l’idoneità alle prove attitudinali e al corso base, pena la cessazione dal servizio.

Un vigile che trasferisce la residenza presso un altro comune del Trentino può richiedere il trasferimento al corpo di competenza di quel comune?

A seguito del trasferimento della residenza presso altro comune, un vigile in servizio attivo presso un corpo dei vigili del fuoco volontari del Trentino ha diritto a chiedere il trasferimento al corpo del comune ove ha trasferito la residenza, salvo assunzione da parte del direttivo del corpo stesso. Seguirà accordo scritto tra i comandanti dei due corpi redatto sulla base del facsimile. A seguito di trasferimento il vigile entra a far parte a tutti gli effetti dell’organico del corpo ove si è trasferito ed è quindi anche un membro dell’assemblea.

Come è regolamentato il distaccamento momentaneo per operare in altro corpo (c.d. collaborazione tra corpi)

Il distaccamento momentaneo per operare in un altro corpo è possibile a seguito di un accordo scritto tra i due comandanti interessati che specifichi i dettagli della collaborazione (vedi facsimile). A seguito di tale accordo il vigile rimane comunque nell’organico del corpo di origine che ne segue la gestione (patenti, visite mediche, corsi di formazione ecc). Nel corpo ove il vigile presta la propria collaborazione non può prendere parte all’assemblea ne assumere cariche in direttivo.

POLIZZE ASSICURATIVE PER VIGILI DEL FUOCO

Quali polizze assicurative esistono a tutela del vigile?

Esistono polizze assicurative di due tipi:

  • Polizze che coprono l'attività istituzionale: stipulate dalla Cassa Provinciale Antincendi, sono polizze che comprendono RCT, infortuni, RCA, kasko per veicoli di servizio e tutela legale. Sono già attive a copertura di tutti i corpi e di tutti i vigili.
  • Polizze che coprono attività non istituzionali: possono essere sottoscritte dai corpi su base volontaria, attraverso apposita modulistica inviata annualmente dalla Federazione,  e prestano copertura per RCT, infortuni, kasko ed eventualmente integrazione per polizza tutela legale (che va ad aumentare i massimali della polizza stipulata dalla Cassa Provinciale Antincendi).
Ho subito un infortunio durante lo svolgimento di attività istituzionale, come mi devo comportare?
Che garanzie prevede la polizza extra istituto?

Come spiegato nei punti precedenti le polizze extra istituto sono stipulate su base volontaria a discrezione dei corpi e prevedono le seguenti coperture:

  • RESPONSABILITA’ CIVILE: per danni verso terzi derivanti da conduzione della caserma e attività extra istituto per €6.000.000 senza franchigia per danni a cose di terzi ed €3.000.000 senza franchigia per danni a terze persone. Fra le terze persone coperte vi sono anche il comandante, i vigili e i loro familiari per danni subiti in attività extra-istituto e conduzione della caserma.
  • INFORTUNI: opera per i vigili in servizio attivo, di complemento, onorari, i fuori servizio, sostenitori e allievi. L’assicurazione è prestata per ciascuna persona, per infortuni occorsi in attività non istituzionali e per i seguenti capitali assicurati: in caso di morte € 400.000,00; in caso di invalidità permanente € 400.000,00; diaria di inabilità temporanea € 100,00 al giorno. Rimborso spese mediche fino a € 10.000,00. La polizza infortuni copre fino all’età di 80 anni e non oltre.
  • KASKO: copre i rischi in itinere per portarsi in caserma in caso di selettiva o durante le missioni e viaggi di servizio. Copre i danni da incendio, furto, atti vandalici, cristalli, soccorso stradale, eventi naturali ed atmosferici. Il danno massimo coperto è di € 30.000,00 per ciascun assicurato, con franchigia per kasko, incendio, furto, atti vandalici ed eventi naturali pari ad € 300.
  • INTEGRAZIONE TUTELA LEGALE: copre fino ad € 100.000 le spese legali sostenute per eventuali citazioni in giudizio degli appartenenti ai corpi vigili del fuoco volontari per cause di servizio. Tale integrazione va ad aggiungersi alla analoga polizza della Cassa Provinciale Antincendi.
Ho subito un infortunio durante lo svolgimento di attività extra istituzionale, come mi devo comportare?
Ho danneggiato l’autovettura privata durante il viaggio per raggiungere la caserma/durante un intervento a seguito di allertamento. Sono coperti i danni che ho causato alla macchina?

Si, se il corpo ha provveduto ad attivare le polizze extra istituto è prevista anche una copertura kasko e rischi vari. Copre le autovetture intestate al vigile o al nucleo familiare, eventualmente utilizzate dal vigile per raggiungere la caserma a seguito di allertamento.
I documenti necessari per l'attivazione, assieme alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e all'informativa per il trattamento dei dati personali, vanno inoltrati all'indirizzo segreteria@fedvvfvol.it.

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