Le Novità

    Amministrazione trasparente

    Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e seguenti, definisce l'obbligo da parte di ogni amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale in una apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata: "Amministrazione Trasparente", i dati, le informazioni ed i documenti che riguardano i diversi aspetti dell'attività amministrativa e istituzionale. La trasparenza e' intesa a garanzia dell’accesso alle informazioni di pubblico interesse e per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse. L'impegno alla trasparenza concorre quindi alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

    La Federazione dei Corpi Vigili del fuoco volontari della provincia di Trento, pur non essendo una pubblica amministrazione, si trova ad applicare la suddetta normativa, in applicaizone dell'art. 2 bis del d.lgs n. 33/2013 comma 2 lettera c): 

    Art.2 bis. Ambito soggettivo di applicazione
    (articolo introdotto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

    [omissis]

    2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

    [omissis]

    c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

     

    vedi anche : Linee guida del Garante in materia di dati personali

    I dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità. L'obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza di pubblicare dati in "formato aperto", non comporta che tali dati siano anche "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo.

     

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